Privacy – DPO
In questa sezione tutte le risorse relative alla sicurezza dei dati e alla privacy
Documentazione
Dati di contatto RPD
Dati di contatto RPD (Responsabile del Trattamento dei Dati)
Il comma 7 dell’articolo 37 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) impone ad ogni titolare del trattamento o a ogni responsabile del trattamento di rendere pubblici i dati di contatto del proprio RPD (Responsabile Trattamento Dati, detto anche DPO, Data Protection Officer) e di comunicarli all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In osservanza di tale norma, l’IC MARCO POLO pubblica i dati di contatto del proprio RPD, così come comunicati al Garante della Privacy:
Responsabile della Protezione dei DATI
l’ing. UMBERTO QUATTROCCHI.
Email: quattrocchi@studioetis.191.it
Compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (art. 39 GDPR)
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
d) cooperare con l’autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.